Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 5 maggio 2017

 

Circolare n. 87/2017

 

Oggetto: Previdenza – Manovrina correttiva – Artt. 53 e 55 del D.L. 24.4.2017, n. 50, su S.O. alla G.U. n. 95 del 24.4.2017.

 

Si segnalano i principali interventi in materia previdenziale contenuti nella manovrina alla Legge di Bilancio 2017 (legge n. 232/2016).

 

Decontribuzione dei premi di risultato (art. 55) – E’ stata reintrodotta, seppure nei confronti di una platea più ristretta di aziende, la decontribuzione sui premi di risultato o di produttività corrisposti in virtù di contratti di secondo livello (aziendali o territoriali) sottoscritti successivamente al 24 aprile scorso (data di entrata in vigore del decreto legge in esame). Come è noto, la decontribuzione fu soppressa nel 2015 per mancanza di copertura finanziaria a fronte del finanziamento in via definitiva della detassazione sugli stessi premi di risultato (legge n. 208/2015).

La nuova disposizione ha previsto, esclusivamente nei confronti delle aziende che coinvolgono i lavoratori nell’organizzazione del lavoro secondo le modalità del DM 25.3.2016, la riduzione di 20 punti percentuali dell’aliquota pensionistica INPS a carico dei datori di lavoro (che pertanto diventa pari al 3,81%) nonché l’azzeramento dell’analoga aliquota a carico dei lavoratori; la decontribuzione si applicherà su una quota massima di premio pari a 800 euro.

Si fa osservare che rispetto al precedente regime sull’importo decontribuito non viene più garantita al lavoratore la copertura pensionistica da parte dello Stato.

 

Anticipazione del pensionamento (art. 53) - In attesa degli appositi decreti che stabiliscano le modalità attuative del cosiddetto APE (Anticipo Finanziario a Garanzia Pensionistica), la norma in esame ha parzialmente modificato l’attuale disciplina dell’Ape sociale che, come è noto, prevede il pensionamento anticipato di particolari categorie di soggetti svantaggiati, tra cui lavoratori con almeno 63 anni di età e 36 anni di contributi che svolgano da almeno sei anni continuativi attività usuranti (in particolare conducenti di mezzi pezzi pesanti e camion, facchini e addetti allo spostamento merci e assimilati). In particolare è stato reso più flessibile il requisito dello svolgimento dell’attività usurante in via continuativa per sei anni prevedendo che tale requisito possa essere soddisfatto anche nel caso in cui si siano verificate interruzioni per un periodo complessivo non superiore a 12 mesi.

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 22/2017, 22/2016 e 92/2015

Codirettore

Allegato uno

 

Lc/lc

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S.O. alla G.U. n.95 del 24.4.2017

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2017, n. 50

Disposizioni urgenti in  materia  finanziaria,  iniziative  a  favore

degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite  da

eventi sismici e misure per lo sviluppo.

 

                 IL PRESIDENTE DELLLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

  Ritenuta la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  introdurre

misure finanziarie e per il contenimento della spesa pubblica;

  Ritenuta la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  introdurre

strumenti volti a consentire, in favore degli enti territoriali,  una

migliore perequazione delle risorse e la programmazione  di  nuovi  o

maggiori investimenti;

  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre nuove

iniziative volte a tutelare le popolazioni colpite da eventi  sismici

nell'anno 2016 e 2017;

  Considerata l'urgenza  di  misure  volte  a  favorire  la  crescita

economica del Paese;

  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella

riunione dell'11 aprile 2017;

  Su proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  dei

Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture  e  dei

trasporti.

 

                                EMANA

                     il seguente decreto-legge:

 

                          *****OMISSIS*****

 

                              TITOLO IV

             MISURE URGENTI PER RILANCIO ECONOMICO E SOCIALE

 

                          *****OMISSIS*****

 

                               CAPO II

MISURE PER IL LAVORO, LA PRODUTTIVITA' DELLE IMPRESE E GLI INVESTIMENTI

 

                              Art. 53

                                (APE)

  1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma  179,  lettera

d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le attivita' lavorative  di

cui all'allegato C si considerano svolte in via  continuativa  quando

nei sei anni precedenti il momento di decorrenza  dell'indennita'  di

cui  al  comma  181  della  medesima  legge  le  medesime   attivita'

lavorative   non   hanno   subito   interruzioni   per   un   periodo

complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che le citate

attivita' lavorative siano state svolte nel settimo  anno  precedente

la  predetta  decorrenza  per  un  periodo  corrispondente  a  quello

complessivo di interruzione.

  2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma  199,  lettera

d), della legge 11 dicembre 2016 n. 232, le attivita'  lavorative  di

cui all'allegato E si considerano svolte in via  continuativa  quando

nei sei anni precedenti il  momento  del  pensionamento  le  medesime

attivita' lavorative non hanno subito  interruzioni  per  un  periodo

complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che le citate

attivita' lavorative siano state svolte nel settimo  anno  precedente

il pensionamento per un periodo corrispondente a  quello  complessivo

di interruzione.

  3. All'articolo 1, comma 173, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,

e' aggiunto il seguente periodo: "I finanziamenti garantiti dal Fondo

possono essere ceduti, in tutto o in parte,  all'interno  del  gruppo

del soggetto finanziatore  o  a  istituzioni  finanziarie  nazionali,

comunitarie e internazionali, anche ai sensi della  legge  30  aprile

1999, n. 130,  senza  le  formalita'  e  i  consensi  previsti  dalla

disciplina che  regola  la  cessione  del  credito  e  conservano  le

medesime garanzie  e  le  coperture  assicurative  che  assistono  il

finanziamento."

 

                          *****OMISSIS*****

 

                              Art. 55

                      (Premi di produttivita')

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.  208,  il  comma

189 e' sostituito dal seguente: "189. Per le aziende che  coinvolgono

pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro,  con  le

modalita' specificate nel decreto di cui al comma 188, e' ridotta  di

venti punti percentuali l'aliquota contributiva a carico  del  datore

di lavoro per il regime relativo all'invalidita', la vecchiaia  ed  i

superstiti su una quota delle erogazioni previste dal comma  182  non

superiore a 800 euro. Sulla medesima  quota,  non  e'  dovuta  alcuna

contribuzione a carico del lavoratore. Con riferimento alla quota  di

erogazioni di cui al presente comma  e'  corrispondentemente  ridotta

l'aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici."

  2. La disposizione di cui al comma 1 opera per i premi e  le  somme

erogate in esecuzione dei contratti di cui all'articolo 1, comma 187,

della legge 28 dicembre 2015, n.  208,  sottoscritti  successivamente

alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i  contratti

stipulati anteriormente a  tale  data  continuano  ad  applicarsi  le

disposizioni gia' vigenti alla medesima data.

 

                         *****OMISSIS*****

 

FINE TESTO